Lo Statuto

Fondazione “Uniti per crescere inseme” Onlus

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

È costituita una Fondazione denominata “Uniti per crescere insieme”, con sede in Milano,

Viale Bianca Maria n. 9.

La Fondazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o l'acronimo «ONLUS».

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione,nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Art. 2 - Finalità

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si pone quali scopi l’individuazione, l’ideazione, la definizione, il supporto e la promozione di progetti socio-assistenziali e socio-educativi rivolti in particolare a soggetti svantaggiati in Italia e all’estero. Tali progetti di interesse sociale e umanitario si intendono dedicati a realtà bisognevoli di sostegno riferendosi, in particolar modo, a minori e adolescenti anche appartenenti a collettività estere di paesi in Via di Sviluppo, portatori di handicap fisici o psichici, tossicodipendenti, detenuti, ex-detenuti, ragazze madri, donne maltrattate, minori immigrati e loro famiglie, vittime di sisma o alluvioni e situazioni speciali nell’ambito nazionale e internazionale (preparazione di piani di crisi-intervento).
La Fondazione intende altresì porsi quale soggetto qualificato per studi e ricerche volte al benessere psico-fisico della comunità, in particolar modo sull’utilizzo del Circo e Teatro Sociale, della Clownterapia e del Pensiero Positivo in aree di disagio, su soggetti a rischio sociale e per la valutazione e standardizzazione degli indici di efficacia dei medesimi.

Art. 3 - ATTIVITÀ DIRETTAMENTE CONNESSE

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all’art. 2, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, ovvero, a titolo esemplificativo e non tassativo:

a) svolgere attività di beneficenza, assistenza sociale e formazione anche mediante il sostegno individuale; la formazione professionale culturale e artistica; l’introduzione dei giovani nel mondo della Clownterapia, del Circo e Teatro Sociale dell’animazione in genere con promozione di corsi, riunioni, stage, seminari e progetti da realizzare in Italia e all’estero;

b) promuovere e organizzare seminari, manifestazioni, convegni, incontri, sull’applicazione della Clownterapia, Circo e Teatro Sociale nell’abito del disagio procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

c) invio di aiuti umanitari a componenti di attività estere in Paesi in Via di Sviluppo per la realizzazione di micro progetti di sostegno anche a distanza;

d) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

e) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

f) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

g) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all’art. 2;

h) stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte di attività;

i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4 - Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull’attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori o da altri partecipanti;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6 - Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e dei Partecipanti;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7 - Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio il 10 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di novembre il Consiglio di Indirizzo approva il budget previsionale dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dall’Organo di Gestione. Copia del budget preventivo e del bilancio consuntivo viene trasmessa ai Fondatori Promotori.
Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi dettati dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili.
Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 8 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori e Fondatori;

- Partecipanti.

Articolo 9 - Fondatori Promotori e Fondatori

Sono Fondatori Promotori i Signori Maria Luisa Mirabella e Sergio Pinarello.

Ciascun Fondatore Promotore può designare, anche in via testamentaria, persona destinata a subentrare in sua vece nell’esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto; e così in perpetuo.
Qualora il Fondatore Promotore decaduto non abbia proceduto alla designazione di cui al precedente comma, sarà il Fondatore Promotore superstite a procedere alla designazione di persona destinata a subentrare in vece del Fondatore Promotore decaduto nell’esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto.
Qualora venissero a mancare, per qualsiasi causa, entrambi i Fondatori Promotori, senza che questi ultimi abbiano proceduto alla designazione di cui al comma 2 del presente articolo, sarà il Consiglio di Indirizzo a procedere alla designazione di persone destinate a subentrare in vece dei Fondatori Promotori decaduti nell’esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto.
È Fondatore l’“Associazione Nazionale di Promozione Sociale Viviamoinpositivo”, con sede in Rivoli (TO).
Possono divenire Fondatori, nominati tali con deliberazione inappellabile del Consiglio d’Indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro ovvero l’attribuzione di beni materiali o immateriali, determinati dal Consiglio d’Indirizzo medesimo.

Articolo 10 - Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Indirizzo ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali.
Il Consiglio di Indirizzo potrà determinare con Regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata.

Articolo 11 - Partecipanti esteri

Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all’estero.

Articolo 12 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di Indirizzo decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l’esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all’art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione può aver luogo anche per i seguenti

motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;

- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;

- ricorso al mercato del capitale di rischio;

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione;

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti e i Fondatori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 13 - Organi ed Uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d’Indirizzo;

- il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;

- l'Organo di Gestione;

- il Collegio dei Revisori dei Conti.

È ufficio della Fondazione il Direttore, ove nominato ai sensi dell’articolo 17.

Articolo 14 - Consiglio d’Indirizzo

Il Consiglio d’Indirizzo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.

La composizione sarà la seguente:

a) i Fondatori Promotori, o persona dai medesimi soggetti designata ai sensi dell’art. 9 del presente statuto;

b) fino a tre membri nominati dai Fondatori Promotori, con deliberazione comune;

c) un membro nominato dal Fondatore “Associazione Nazionale di Promozione Sociale Viviamoinpositivo”, e per esso dal suo Presidente;

d) fino ad tre membri nominato dai membri come sopra individuati, scegliendoli tra i Fondatori.

Il Consiglio così composto potrà cooptare fino ad altri due membri, scegliendoli anche tra i Partecipanti e tra soggetti ritenuti di utilità per l’attività della Fondazione. In tal caso, il Consiglio sarà composto al massimo da undici membri.

In ogni caso i membri sub a) e b) devono rappresentare almeno la metà più uno dei componenti l'intero Consiglio di Indirizzo.

I membri del Consiglio d’Indirizzo, ad eccezione dei membri sub a), restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il membro del Consiglio d’Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procederà alla sostituzione del/i consigliere/i decaduto/i secondo le modalità previste per la nomina di cui al secondo comma. Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.

Il Consiglio d’Indirizzo delibera gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dall'Organo di Gestione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell’attività della Fondazione, nell’ambito degli

scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;

- approvare il programma pluriennale delle attività;

- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Fondatore e procedere alla relativa nomina

- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante;

- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, su proposta dell'Organo di Gestione;

- nominare il Presidente della Fondazione, scegliendolo tra i membri sub a) del secondo comma del presente articolo;

- nominare il Vice Presidente della Fondazione, scegliendolo al proprio interno;

- nominare i membri dell’Organo di Gestione;

- nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

- individuare le linee generali dell’assetto organizzativo della Fondazione , in relazione allo sviluppo delle attività e del piano formativo della Fondazione;

- nominare, ove necessario, un Direttore, come ufficio ausiliario dell’Organo di Gestione, scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione, determinandone compiti, durata e natura dell'incarico;

- deliberare eventuali modifiche statutarie;

- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio di Indirizzo è convocato d’iniziativa dal Presidente o, su suo incarico, dal Vicepresidente a ciò delegato. Il Consiglio può essere convocato, inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei membri; in quest'ultimo caso, e in caso di inerzia del Presidente e del Vice Presidente incaricato, alla convocazione provvederà il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all’informazione di tutti i membri, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L’avviso di convocazione deve contenere: l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa. Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché siano presenti i Fondatori Promotori. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni concernenti l’approvazione del bilancio, l’approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole dei Fondatori Promotori.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata.
Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 15 - Organo di Gestione

La Fondazione è amministrata su decisione del Consiglio d’Indirizzo:

- dal Consigliere Delegato,

o

- dal Consiglio di Gestione, composto da tre membri, compreso il Presidente della Fondazione.

I membri dell’Organo di Gestione restano in carica sino a dimissioni o revoca anche senza giusta causa. La veste di membro del Consiglio d’Indirizzo è compatibile con quella di membro dell’Organo di Gestione.

L'Organo di Gestione provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell’ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio deliberati dal Consiglio d’Indirizzo. In particolare l'Organo di Gestione provvede a:

- predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all’approvazione del Consiglio d’Indirizzo;

- proporre al Consiglio d’Indirizzo i regolamenti della Fondazione;

- nominare i Responsabili dei Dipartimenti determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;

- procedere alla nomina dei Partecipanti nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio di Indirizzo;

- approvare i regolamenti della Fondazione, acquisito il parere del Consiglio d’Indirizzo;

- approvare l’assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività e del piano formativo della Fondazione;

- deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e contributi;

- predisporre le proposte dei bilanci preventivo e consuntivo.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Gestione, ove costituito, può delegare, con propria deliberazione adottata ai sensi di legge, parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.
Il Consiglio di Gestione, ove costituito, è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario. Le convocazioni sono inoltrate almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.
L’avviso di convocazione deve contenere: l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa.
Il Consiglio di Gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 16 - Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio d’Indirizzo e, ove costituito, del Consiglio di Gestione, è nominato dal Consiglio di Indirizzo al proprio interno, ai sensi dell’art. 14 del presente statuto.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli può delegare singoli compiti ai Vice Presidenti.
In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Il Presidente convoca, almeno una volta all’anno e qualora lo ritenga opportuno, una riunione dei Partecipanti e Fondatori, quale momento di confronto ed analisi dell’attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni.
In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 17 - Direttore

Il Direttore, quale ufficio ausiliario dell’Organo di Gestione, è nominato dal Consiglio d’Indirizzo, ove necessario, e scelto tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione. La carica di Direttore è compatibile con la carica di Consigliere di Indirizzo e di membro dell’Organo di Gestione. Il Direttore relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina, ha autonomia decisionale, nell’ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati.
Il Direttore è responsabile operativo della Fondazione e collabora con il Presidente e con l’Organo di Gestione ai fini del buon andamento amministrativo e gestionale della medesima.
Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative approvate, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

- dà esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni degli organi della Fondazione nonché agli atti del Presidente

Il Direttore partecipa senza diritto di voto alla riunioni degli organi collegiali della Fondazioni, nonché ad eventuali commissioni o comitati.

Articolo 18 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Indirizzo di cui uno con funzione di Presidente, scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori contabili. Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell’apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d’Indirizzo e del Consiglio di Gestione, ove istituito. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati per una sola volta.

Articolo 19 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il soggetto cui si proporrà di devolvere il patrimonio residuo verrà individuato, acquisito il parere favorevole del Fondatore, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, che nopminerà anche la persona del liquidatore; in ogni caso, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 20 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 21 - Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, anche inferiore a quello stabilito dal presente statuto, e nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.